Premesso che per modificare una legge dello Stato è necessaria un'altra legge di pari rango in base alla gerarchia delle fonti, la nostra proposta fa riferimento, principalmente, alla legge 1261 del 1965 che tratta della determinazione delle indennità parlamentari. Non è pertanto né materia fiscale né di bilancio.
Inoltre, anche se così non fosse, potrebbe essere anticostituzionale un referendum ma non una proposta di legge in quanto la nostra costituzione dispone che ...
Art. 71.
«L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.»
viceversa, per il referendum, pone un limite ...
Art. 75.
«È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.»
E' evidente la ratio del legislatore che ha voluto limitare l'istituto referendario in quanto direttamente "esecutivo" mentre la proposta di legge di iniziativa popolare deve seguire l'iter previsto dalla costituzione stessa prima di diventare tale.
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